mutualistiche) che offrono servizi assicurativi (ramo vita e ramo danni) al pubblico indistinto degli assicurati. Emerge quindi, come ben evidenziato
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essere applicati ad un numero indistinto di casi. L'A. critica detta impostazione e sottolinea l'esigenza di attuare le norme e i principi dettati dal
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dottrina in merito all'indistinto richiamo ai parametri antiabuso ricavati dai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.
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providing" rispetto al diritto societario cui consegue la netta affermazione che ente pubblico e società "in house" sono un soggetto indistinto, che i loro
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