la distinzione tra l'azione di cui trattasi e l'azione di ripetizione d'indebito tributario che non appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
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vale sia nel caso in cui sia stata intentata azione risarcitoria, sia nel caso di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 Codice civile.
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versamento indebito dell'imposta. Si manifestano perplessità sull'irrimediabilità delle decadenze conseguenti alla proposizione dell'istanza di
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La legittimazione del cessionario IVA nelle controversie di rimborso da indebito tra diritto interno e diritto comunitario
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disconosciuta, del cessionario IVA a promuovere, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, controversie di rimborso da indebito, ma ne affidano
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Il caso M.G.M. contro Grokster. Ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette
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ripetuti provvedimenti di espulsione; l'indebito provvedimento del giudice per le indagini preliminari sulle cose in sequestro.
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indirette sulla raccolta di capitali e principi comunitari in materia di ripetizione d'indebito; CGCE 30 maggio 2006 cause riunite C-317/04 e C-318/04
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4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
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dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo
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dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di
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1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a
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ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla
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3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per
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illegittimo l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito
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Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l’indebito erogato dall’INPS anteriormente al 1
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dell’IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l’integrale irripetibilità dell’indebito, dai commi 260 e
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riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico requisito del reddito negli stessi termini dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.
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La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo
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anteriore. Quindi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico
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In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033
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ogni altra circostanza, in particolare dell’epoca di erogazione dell’indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16
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periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
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già stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, l’irripetibilità di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla
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’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF
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disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13
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