la distinzione tra l'azione di cui trattasi e l'azione di ripetizione d'indebito tributario che non appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
vale sia nel caso in cui sia stata intentata azione risarcitoria, sia nel caso di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 Codice civile.
versamento indebito dell'imposta. Si manifestano perplessità sull'irrimediabilità delle decadenze conseguenti alla proposizione dell'istanza di
La legittimazione del cessionario IVA nelle controversie di rimborso da indebito tra diritto interno e diritto comunitario
disconosciuta, del cessionario IVA a promuovere, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, controversie di rimborso da indebito, ma ne affidano
Il caso M.G.M. contro Grokster. Ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette
ripetuti provvedimenti di espulsione; l'indebito provvedimento del giudice per le indagini preliminari sulle cose in sequestro.
indirette sulla raccolta di capitali e principi comunitari in materia di ripetizione d'indebito; CGCE 30 maggio 2006 cause riunite C-317/04 e C-318/04
4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo
dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di
1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a
ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla
3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per
illegittimo l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito
Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l’indebito erogato dall’INPS anteriormente al 1
dell’IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l’integrale irripetibilità dell’indebito, dai commi 260 e
riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico requisito del reddito negli stessi termini dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.
La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo
anteriore. Quindi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico
In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033
ogni altra circostanza, in particolare dell’epoca di erogazione dell’indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16
periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
già stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, l’irripetibilità di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla
’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF
disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13