(Incendio)
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae
(Danneggiamento seguìto da incendio)
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque
incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al