(Impugnazione della sentenza istruttoria).
La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione.
Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione.
Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.
Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non è ammessa impugnazione.
Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare, il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore non
Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare, il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il consulente
impugnazione.
impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.
chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta