9. – Niente di tutto questo è dato ritrovare nella legge impugnata, la quale, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si è limitata ad
4) l’infondatezza della seconda questione di costituzionalità risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere qualificata una
’obbligo stesso è di tutta evidenza ed è dimostrata dalla prassi sopra ricordata e dall’esempio della legge impugnata, nei confronti della quale il
approvativa di uno stato di previsione della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le
raffronto costituito dal “bilancio in corso” che, nel caso in esame, non sussiste, provvedendo la legge impugnata, senza incidere sul bilancio in corso
’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
modificò parzialmente la legge impugnata, incrementando inoltre di 15 miliardi la spesa di 200 miliardi già stanziata e si preoccupò di assicurare la
arma sarebbe stata impugnata da uno dei banditi che assaltò l'orefice Torregiani e che, nel colpire l'esercente, perse dal calcio della pistola il