Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37132
Stato 48 occorrenze

Imprese di investimento extracomunitarie

Imprese di investimento comunitarie

1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte

Succursali di imprese di investimento estere

1. Nella presenta parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire

registro delle imprese entro un mese da tale data.

soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono

comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento

5. Le imprese di investimento, le banche e i soggetti che gestiscono mercati comunicato alla CONSOB, nei casi e con le modalità da questa stabilite

dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

4. La delibera di fusione o di scissione delle SICAV non può essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese indicato nell'articolo

1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza

della deliberazione nel registro delle imprese.

applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono

soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia

1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a

regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di

1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e

incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le

giorni dalla stipulazione; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla

entro i quali gli amministratori provvedono al deposito presso il registro delle imprese delle deliberazioni e dei provvedimenti previsti dai commi 1, 2

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18

, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione

revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti

servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione

sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese

acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173.

risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti

e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi; Vista la

, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

38563
Stato 1 occorrenze

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati

Pop art

261626
Boatto, Alberto 1 occorrenze

perfino le imprese di pompe funebri. Forse, in quel crudo accostamento fra due ingigantite scatolette di tonno avariato e Mrs. McCarthy e Mrs. Brown

Pagina 165

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