Nella zona delle operazioni di guerra le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate
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per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel quale caso sono rilasciati gratuitamente.
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civile per la trascrizione, salvo quanto è disposto nell'art. 119 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, per gli atti
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Le autorità, che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra
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ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415; 4) i processi verbali formati dal podestà o da altro
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per mare o per ferrovia; 3) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio
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