fallimento, in quanto tali obblighi, non essendo specificatamente attribuiti al curatore, continuano a gravare sul soggetto fallito. Allo stato, gli
detta esenzione. D'altra parte, la ratio dell'introduzione del regime transitorio contributivo era quella di non gravare le imprese di costi non
carburante) e sulla tempistica delle procedure di conservazione, la cui responsabilità continua a gravare in capo al contribuente, indipendentemente