(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle camere)
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Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la
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Chiunque pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito
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contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto
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l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 3° al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio
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