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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 38 occorrenze

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli

. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura

6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dal funzionario della Banca d'Italia secondo le

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori

spettanti a tutti gli aventi diritto.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla

in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino

della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67

2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV

5. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a

3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare

2. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli

4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità

di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle

«Dylan Dog» 83 (1 Agosto 1993)

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Tiziano Sclavi 12 occorrenze

GIUDA BALLERINO!... GLI SKIN!...

... “DICONO CHE È PER POCO, CHE LA GUERRA FINIRÀ PRESTO, E QUINDI ANCHE LA PERSECUZIONE CONTRO GLI EBREI, CHE NON HO MAI CAPITO. PERCHÈ CI ODIANO

UAU! GLI DIAMO UN’ALTRA BELLA RIPASSATA?

NON BASTAVANO GLI EBREI! ORA CI SIETE VOI NEGRI, MAROCCHINI, ARABI...

CAPO, SE VAI AVANTI COSÌ TI DO GLI OTTO GIORNI, DI PROGNOSI NEGATIVA, INTENDO.

BASTA! LORD GRIMMEL STA INSULTANDO QUEST’AULA! CHIEDO CHE GLI VENGA TOLTA LA PAROLA!

A PARTE GLI SCHERZI - LA PARTE MIGLIORE, MA NON IMPORTA - PER USCIRE DI QUI DOVRAI...

GLI FARESTI UN PIACERE A QUEI PORCI!... NO, CREDO CHE RISPARMIERÒ LORO ANCHE LE DOCCE E LI ASSEGNERÒ...

BENE, NIENTE DI MEGLIO DI UNA BATTUTA PER DISSIPARE GLI INCUBI... A PARTE QUELLE DI GROUCHO, CHE LI FANNO VENIRE!

... O FORSE NO... FORSE SERVONO ANCH’ESSE A QUALCOSA... A ESSERE COMBATTUTE CON ALTRE IDEE... E A RICORDARCI GLI ORRORI DEL NAZISMO...

NON LO SO... IL CHIRURGO HA LA MASCHERINA... COME ETÀ DIREI SUI SETTANTA, MA PORTATI BENISSIMO... CERTO GLI OCCHI SI ASSOMIGLIANO, SÌ...

E RIATTACCA! COME SE FOSSI IL SUO SEGRETARIO! MA COL CAVOLO CHE GLI TROVO L’ELEN... MPF! COM’ERA QUEL NUMERO DI FAX? MEGLIO CHE LO SEGNI SUBITO...

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