D.P.R. n. 1199 del 1971 e 20 comma 3 l. n. 1034 del 1971, per l'ipotesi in cui venga impugnato il medesimo atto con entrambi i rimedi giustiziali
Le conseguenze - e i rimedi giustiziali - del silenzio serbato dall'amministrazione sulle istanze dei privati finalizzate all'adozione di una nuova
cerca di evidenziare, nell'ottica della certezza dei mercati, alcuni limiti del potere di impugnativa "antitrust", valorizzando le funzioni giustiziali
, come tale distinto dagli altri ricorsi amministrativi caratterizzati da funzioni miste amministrativo-giustiziali, senza che ciò presupponga una
concessionari di pubblici servizi contemplata nel D.Lgs. n. 198/2009, pur se va rimarcato che l'intreccio dei rimedi giustiziali esperibili avverso i
di mettere in luce i principali tratti problematici attraverso l'analisi degli strumenti giustiziali offerti in materia di sanzioni disciplinari