concezioni teorizzate dai giuristi romani, bensì quelle attuali, con esse confliggenti, derivate dalla "legum doctrina" giustinianea. Viene quindi richiamata
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, l'autore delinea la menzionata rimozione. Nel sistema della compilazione giustinianea gli elementi enunciati nella definizione celsina (artificialità
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della "praescriptio" risultò accentuata dalla riforma giustinianea dell'usucapione, che fuse l'"usucapio" romana (antico istituto del diritto
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ridimensionamento subito dal principio stesso nell'epoca giustinianea. La tradizionale nozione del mandato gratuito fu destinata comunque a subire una
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La "transactio" nei documenti del Medio Evo Abruzzese. A proposito della difficile riemersione della terminologia giuridica giustinianea
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