Successivamente i Giudici sono ammessi a prestare giuramento.
L'assunzione delle funzioni e l'anzianità dei Giudici decorrono dalla data del giuramento.
Tra i Giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, viene considerato più anziano il maggiore di età.
Fuori dei casi regolati dall'art. 16, ciascun Giudice rimane in carica fino alla data del giuramento del Giudice chiamato a sostituirlo.
del giuramento di tutti i nuovi componenti del Consesso.