sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; 6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un
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La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento, è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata
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Non si può procedere a rettificazione od annotazione in base a sentenza se questa non è passata in giudicato, fermo quanto è stabilito per le
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all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, dalla quale risulta la esistenza di un matrimonio.
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matrimonio; 7) le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato; 8) le dichiarazioni
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rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo; 6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato; 7) le sentenze di morte
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di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato che pronunziano l'annullamento di
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