Il foglio di via ha la validità massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validità, quando ricorrano giustificati motivi
L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.
Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova
Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una
Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il
Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.
Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al
L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale
essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato.
Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti
secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.
Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al
titolare dell'autorizzazione entro il termine, che comunque non può superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della
, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad
contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla
occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorità giudiziaria