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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 25 occorrenze

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

diritto

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

diritto

9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

diritto

7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

diritto

11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

diritto

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata

diritto

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino

diritto

1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori

diritto

, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n.1.

diritto

2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo

diritto

legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le

diritto

modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni

diritto

4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in

diritto

mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

diritto

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra

diritto

4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992

diritto

1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del

diritto

5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18

diritto

6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente: "b) l'elenco delle imprese

diritto

3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e

diritto

10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che

diritto

8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24

diritto

12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono

diritto

13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la

diritto

1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e

diritto

Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

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Stato 2 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5

diritto

1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il

diritto

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