Dato a Roma, addì 29 gennaio 1958
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Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
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Il presente testo unico si applica dal 1° gennaio 1960, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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L'applicazione delle sanzioni è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo il disposto dell'art. 262 e degli articoli seguenti.
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Il Presidente della Repubblica Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
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della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti
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gennaio, dall'anno successivo.
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commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
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imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.
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Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre
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corrisposte agli operai dal 1 gennaio 1960.
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della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare del reddito stesso.
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della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle
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Continuano inoltre ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonché, nei riguardi delle costruzioni
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Fino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni disciplinata dagli articoli da 3 a 6 del regio decreto-legge 27
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L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
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previsto dagli articoli 34, secondo comma, 36 e 122 del presente testo unico nonché dall'art. 6, decimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
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trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive
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dell'art. 57, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata
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degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.
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A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati: A) la legge 11 aprile 1889, n. 6010; il regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1660; il regio decreto 21
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degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; b) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta sul reddito
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