Dato a Roma, addì 29 gennaio 1958
Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti
Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Il presente testo unico si applica dal 1° gennaio 1960, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
L'applicazione delle sanzioni è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo il disposto dell'art. 262 e degli articoli seguenti.
Il Presidente della Repubblica Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti
gennaio, dall'anno successivo.
commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.
Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre
corrisposte agli operai dal 1 gennaio 1960.
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare del reddito stesso.
della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle
Continuano inoltre ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonché, nei riguardi delle costruzioni
Fino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni disciplinata dagli articoli da 3 a 6 del regio decreto-legge 27
L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
previsto dagli articoli 34, secondo comma, 36 e 122 del presente testo unico nonché dall'art. 6, decimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive
dell'art. 57, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata
degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.
A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati: A) la legge 11 aprile 1889, n. 6010; il regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1660; il regio decreto 21
degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; b) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta sul reddito
governo fascista repubblicano. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano centocinquanta circa
Pagina 0011
Già da molti mesi ormai si sentiva a intervalli il rombo dei cannoni russi, quando, l' 11 gennaio 1945, mi ammalai di scarlattina e fui nuovamente
Pagina 0190