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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34414
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Dei veicoli in generale

Disposizioni di carattere generale

Regolamentazione della circolazione in generale

Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire trentamila ed il limite massimo generale di lire quattro milioni. Tale limite massimo generale

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.

3. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai

2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste

dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione generale

generale della M.C.T.C.; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e

generale della M.C.T.C.

provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale

2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in

1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della

funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo

1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la

funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C

presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto.

generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. La sentenza

4. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso

proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C

, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale

provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

5. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano

internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei

della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

2. Il prefetto, appena ricevuta la patente ai sensi del comma 1, ne dispone, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C

Direzione generale della M.C.T.C.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'intestatario entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo

, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale

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