dell'esecuzione che il g.e. risolve con ordinanza soggetta ad opposizione agli atti esecutivi, concludendo che il nuovo regime non ha mutato la loro
actio debba essere esclusivamente il creditore pignorante, in qualità di soggetto beneficiario del provvedimento di assegnazione, emesso dal g.e. in
definizione del merito dell'opposizione e ciò vuoi nel caso di sospensione pronunciata dal g.e., vuoi nel caso che essa sia per la prima volta disposta in