Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella
all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali. c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi
. Detti presidi debbono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da
amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione
decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale
ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità
funzionale e non nel posto.
gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per: 1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei