La materia cautelare imporrebbe "fumus boni juris" e "periculum in mora", regola valida anche per le misure reali. Il sequestro preventivo disposto
, d.lg. n. 42 del 2004, confermando così la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" per l'emissione del decreto di sequestro
alla valutazione del G.A., l'assunzione delle quali resta comunque subordinata alla sussistenza dei due presupposti del "periculum in mora" e del "fumus
sospensione alla previa verifica del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". La violazione del suddetto diritto comporta l'annullamento del
sequestri nelle indagini preliminari, fase in cui è sufficiente la semplice plausibilità di "fumus e periculum". Con la sentenza n. 40534/2015 la Terza