, può essere riproposta, quando si addivenga alla fase esecutiva, sulla scorta del "fumus boni iuris" sottostante all'originaria impugnativa dell'atto di
individuazione dell'oggetto del sequestro, peraltro, derivano rilevanti conseguenze in ordine alla necessaria sussistenza del fumus per l'adozione della misura
limiti di efficacia del provvedimento di sospensione cautelare e per quanto riguarda la predeterminazione normativa del "fumus boni iuris", per cui si
indefettibili presupposti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Tale situazione ha iniziato, tuttavia, a mutare verso la fine degli anni '90, quando