Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o
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e purché se ne citi la fonte.
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riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu
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