Riproduzione fonografica o audiovisiva
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale
alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII
La sincronizzazione fonografica tra esclusività e diritto al compenso: una pronuncia "ortodossa" del Tribunale di Roma