Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

71574
Stato 27 occorrenze
  • 1996
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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(Finalità e definizioni)

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica

personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela

giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione

2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali

da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di

penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di

l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e

regolamento o dalla normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei

finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della

anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in

2. L' interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa: a) le finalità

dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità

finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai

difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al

tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e

soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria

4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalità e

della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di

un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro

logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non

qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi

regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15; l) vietare, in tutto o in parte, il

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