costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948
articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.