non era, dunque, soltanto diretta a tutelare l'interesse di chi la faceva valere in giudizio, ma rappresentava il frutto della scomposizione
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l'uscita del lavoro di Krämer Institor, pur senza mai citarlo, ne faceva perfettamente suo lo spirito all'interno del trattato "De strigibus", collocato in
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c.c. (non presente nella formulazione del decreto, ove si faceva espresso riferimento agli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c.) che ha suscitato un immediato
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in cui, per le concrete modalità di realizzazione della condotta, risulti provato non già che nell'agente faceva difetto il dolo specifico di
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