3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell'allegato A; b) beni facenti parte
compimento tutte le operazioni che sono necessarie alla definizione dei rapporti giuridico-economici facenti capo al fallimento, e che concorrono alla
assicurando in concreto la preminenza del canone di esegesi letterale, ma non di per sé, bensì attraverso l'aggiunta di elementi collaterali, facenti leva