La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F è soltanto ad uso privato.
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La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F è valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato
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I veicoli si distinguono in: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) ciclomotori; e) motoveicoli; f) autoveicoli; g
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La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per
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trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
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persone e di cose; d) filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
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motoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la
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lettera f) dell'art. 26.
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Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in
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F o delle categorie A e B ad uso privato, nonché la composizione delle Commissioni provinciali previste dal precedente comma.
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: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio; f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati
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conducente; d) per trasporto di cose; e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; f) per trasporto promiscuo di persone e di cose; g) per
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non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; F) motocicli, motocarrozzette ed
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privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D ed F: 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza
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autoarticolati o con autosnodati; f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli; g) obbligo di guidare facendo uso
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