Osservava, infine, che nessuna responsabilità per evizione era invocabile nei confronti della Solfaroli Camillocci, risultata “venditrice del fondo
Gli Stecconi, allora, chiamavano in garanzia, per evizione, Tomassina Solfaroli Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi a sua volta
compratore la garanzia per evizione, essa non risulta in alcun modo espressa dal quel giudice, che ha rigettato l’azione di garanzia sul rilievo – in
corpo” fosse esente dall’obbligo di prestare al compratore la garanzia per evizione.