regione ha », sono sostituite da quelle: « la regione e le province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».
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da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di
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Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
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Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse
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, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richieste, e comunque relativi
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Esse concorrono altresì, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.
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Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento.
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continuativamente su di esse, facendo proposte di intervento e curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.
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Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati
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, nonché le Commissioni o i membri di esse demandati genericamente alla Regione; p) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla
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Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
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Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse
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l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate; s) promuove l'adozione di piani intesi a realizzare un sistema di sicurezza sociale al
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2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'assemblea o la commissione non le abbia
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3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la
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svolgerli davanti ad esse. Le commissioni ne danno notizia all'assemblea nelle loro relazioni.
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soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
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compimento dell'obbligo della commissione di riferire all'assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella
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2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce quindi fra le commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia
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comitato sono distribuite a tutti i componenti la commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun
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1. Il Presidente della Camera assegna alle commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'assemblea, e ne
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esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono
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3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge
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pronunziato su di esse.
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4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3a commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere
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3. In commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la commissione sia ad esse favorevole, sono
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2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le commissioni possono votare risoluzioni
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In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle
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conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o
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. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'assemblea, per lo svolgimento di
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