Esercizio provvisorio
Esercizio finanziario
Esercizio dell'iniziativa popolare
Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con legge regionale.
L' esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.
Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
L' esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.
L' esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
Esercizio dell'iniziativa
Il Regolamento determina le modalità di esercizio del diritto.
Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni delle Commissioni.
La Regione favorisce l'iniziativa popolare e ne disciplina le modalità di esercizio con legge regionale.
La Regione garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
La legge regionale può dettare ulteriori modalità di esercizio della iniziativa legislativa popolare.
Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
La legge regola le modalità di nomina e i modi di esercizio dei compiti del difensore civico.
Istituisce con legge regionale propri uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione.
Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.
Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.
La Regione disciplina con legge il proprio esercizio di tesoreria e di esattoria avvalendosi di istituti bancari operanti nella Regione.
Il Regolamento disciplina la composizione delle Commissioni e le modalità di esercizio delle funzioni.
Due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario la Giunta presenta al Consiglio il bilancio di previsione relativo all'esercizio
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.
Esercizio finanziario
La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.
I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono stabilite dal regolamento interno.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.
Esercizio provvisorio
Esercizio dell'iniziativa popolare
La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale, agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.
La Regione garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.
La Giunta può adottare un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.
La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio
La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
Esercizio finanziario
Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente.
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
BEH, ANCORA QUESTO E POI PROVERÒ IL NUOVO ESERCIZIO.