Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.
Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli
Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o
Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa e comprende
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art
percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare
vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il
Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata
copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie
, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del
riproduttore di suoni o di voci; 2) di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; 3) di
introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; b) rappresenta, esegue o recita in
. Diventino cristiani e cittadini esemplari, onore della famiglia, decoro della Chiesa, vanto della Patria. Che Tu lo voglia, o Signore! - E leveranno
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