2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi
, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
5. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a
dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 2. Restano salve le disposizioni
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione
esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.
ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in
il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi
previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che
, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie: a) enti creditizi e finanziari; b) imprese che esercitano, in via esclusiva o
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti
3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e
definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate
seguente: «b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
dalla seguente: «b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) ordinamento degli enti locali e delle relative