laddove non consente la crioconservazione degli embrioni al fine dell'impianto. L'A. , nel valutare positivamente la decisione commentata, passa in rassegna
del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita dall'art. 14.3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli
della genetica, che consentono di utilizzare gli embrioni per indagini cliniche (attraverso la diagnosi prenatale e la medicina molecolare) e per
rinvio alla Corte costituzionale della disposizione che limita a tre gli embrioni che possono essere prodotti in ciascun ciclo di trattamento.