l'ammissibilità dell'imputazione dei profitti all'associazione delittuosa, valutando altresì se ciò comporti una iniqua duplicazione. In terzo luogo di
, attraverso istanza di interpello ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, dimostrando l'assenza di duplicazione del beneficio.
libertate e a evitare il sovrapporsi di iniziative e di rimedi. Per contenere la "duplicazione" di istanze ai danni dell'imputato, le Sezioni Unite
) duplicazione sanzionatoria. Secondo la Corte di cassazione, invece, la restituzione all'Erario del profitto derivante dal reato fiscale, a seguito di
per difetto di notificazione, in quanto essa non determina la duplicazione del titolo esecutivo. L'affermazione appare tanto perentoria quanto poco