impedisce al donatario, ricorrendone gli altri requisiti, l'acquisto della proprietà per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. Ciò che conta ai fini
applicazione per le liberalità indirette. Pertanto, la riduzione di tali atti non mette in discussione la titolarità dei beni del donatario indiretto né
opinione si segua al riguardo, dopo la divisione della massa comune il donatario è destinato a divenire definitivamente privo della titolarità del bene