, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il
imputabile al soggetto distaccatario. Tale modifica ha sollevato dubbi nel senso di ritenere gli oneri in parola indeducibili per il soggetto
del personale. L'Agenzia è pervenuta alla conclusione che detto soggetto debba essere individuato nel distaccatario, e ciò sull'assunto che è
attiene al riaddebito dei costi tra distaccante e distaccatario. In ambito IRAP, nel dettaglio, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di esprimersi
, secondo cui solo la somma eccedente il mero rimborso dei costi vivi dei dipendenti corrisposta dal distaccatario al distaccante è sottoposta ad IVA
del lavoratore tra distaccante e distaccatario. Il riaddebito degli oneri del distacco, difatti, ha dei riflessi sia in materia di imposizione sul