Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
diritto
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E
diritto
(Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare).
diritto