Disposizioni transitorie
Disposizioni finali
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni
Disposizioni regionali di attuazione
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
sue disposizioni.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di
delle disposizioni della presente sezione.
delle disposizioni del presente Titolo.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli
all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di
illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme diratifica ed esecuzione.
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3
pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori
Le disposizioni d'interesse per gli enti locali dettate dalla legge finanziaria per il 2004
Le disposizioni antielusive per i crediti di imposta sui dividendi
Attuate le disposizioni sul regime di trasparenza
disposizioni inderogabili, di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 settembre 2004. La previsione riguarda
Soggette ad imposizione plurima le disposizioni di un atto connesse per volontà delle parti
Il d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37 reca, oltre alla correzione di alcune disposizioni contenute nei d.lg. n. 5 e 6 del 2003, anche il coordinamento
Le disposizioni fiscali del testo unico sull'edilizia
nell'interpretazione di determinate disposizioni normative tributarie. Assume, dunque, importanza rilevante l'approfondimento del concetto di obiettiva condizione di
Consiglio la proposta di modifica delle disposizioni che regolano la titolarità dei servizi. Le nuove disposizioni introducono un ribaltamento delle
, era in corso il procedimento contenzioso (anche se dinanzi alla Corte di cassazione), il giudice tributario deve applicare le nuove disposizioni se
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CALMATEVI, DUGHEN. AVEVO GIÀ DATO DISPOSIZIONI...