Disposizioni generali
Disposizioni generali
Disposizioni comuni
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Disposizioni di attuazione
Disposizioni generali
Disposizioni comuni
Altre disposizioni applicabili
Disposizioni di attuazione
Disposizioni non applicabili
Disposizioni di attuazione
Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni in materia di privatizzazioni
Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o
quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché
Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative
3. In pendenza dell'offerta, la CONSOB può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da
5. Restano ferme per le società cooperative le disposizioni del codice civile.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni
1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile.
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in
2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.
5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.
del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai
Disposizioni di carattere umanitario
Disposizioni in materia sanitaria
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
(Disposizioni particolari) (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
(Disposizioni finali) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professione
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per le politiche migratorie
(Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)