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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36599
Stato 50 occorrenze

Disposizioni comuni

Modifica di disposizioni legislative

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni varie a tutela dei consumatori

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il

Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

4. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del provvedimento di sospensione.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad

1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 129 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e

previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

2. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari; c

6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative

dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV

disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni

1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori

amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

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