qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
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, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
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Disposizioni comuni
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Disposizioni sul diritto di autore
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Disposizioni generali, transitorie e finali
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Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
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Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
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Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore
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Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
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L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I
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norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
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All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
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Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145.
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La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.
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Disposizioni generali
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Disposizioni generali.
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Disposizioni generali.
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Disposizioni speciali.
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Disposizioni generali.
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Disposizioni generali
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Disposizioni speciali.
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(Disposizioni penali applicabili).
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Disposizioni speciali
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Disposizioni preliminari
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Disposizioni speciali.
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Disposizioni generali
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Disposizioni generali.
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Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono
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Disposizioni per i mobilitati civili.
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Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.
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Disposizioni comuni ai capi precedenti.
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Disposizioni comuni ai titoli precedenti
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Disposizioni comuni ai capi precedenti.
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Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilità
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Disposizioni per i militari in congedo.
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Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.
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Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.
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Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio
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Disposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari.
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Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra.
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(Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale).
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Disposizioni speciali per i tribunali militari di guerra straordinari.
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(Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra).
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Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.
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(Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata).
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Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria.
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Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 113.
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Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.
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Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378.
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Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
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