Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Disposizioni comuni
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Disposizioni varie
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Disposizioni comuni
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Disposizioni comuni
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Disposizioni generali
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Disposizioni varie
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Disposizioni finali e transitorie
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Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti
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Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposte
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Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273.
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Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente 43 si applicano le disposizioni degli articoli 2215
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Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
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Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38.
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Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.
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Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti.
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Il contribuente può ricorrere contro l'accertamento a norma delle disposizioni relative al contenzioso tributario.
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Nei confronti delle società ed associazioni estere operanti in Italia le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli elementi
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Le disposizioni di questo titolo si applicano alle imposte dirette regolate dal presente testo unico.
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Le disposizioni relative alle singole imposte indicano i fatti e le situazioni che costituiscono il presupposto dell'obbligazione tributaria.
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Agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
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La dichiarazione non sottoscritta dalle persone indicate nei commi secondo e terzo è valida, salve le disposizioni dell'art. 120.
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L'Intendente di finanza, previo accertamento della conformità del ruolo alle disposizioni di questo Capo, vi appone il visto di esecutorietà.
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Le disposizioni degli articoli 43 e 44 debbono essere osservate anche dai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104.
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L'imposta sui redditi delle categorie B e C/1 si applica sulla base del reddito netto determinato secondo le disposizioni del Capo III.
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Il rinvio fatto da altre leggi a disposizioni abrogate ai sensi del comma precedente si intende riferito alle corrispondenti norme del testo unico.
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Nei ruoli suppletivi di seconda serie formati nel dicembre 1959 ai sensi delle vigenti disposizioni, si procede: a) alle iscrizioni dell'imposta sul
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La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti può venire mantenuta dal
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Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a
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In deroga alle disposizioni dell'art. 9, l'Intendenza di finanza ha facoltà di stabilire, con provvedimento motivato, il domicilio fiscale nel comune
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In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, l'Amministrazione ha facoltà di determinare il reddito in base alla situazione economica
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Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che prevedono riduzioni o esenzioni da imposte regolate nel presente testo unico ovvero regimi
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Le disposizioni del presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, per l'applicazione dei profitti eccezionali di contingenza nei casi
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Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta, anche a titolo di acconto, in luogo di altri, per fatti o situazioni a
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previsto dalla lettera b) dell'art. 83 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.
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Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retribuzioni
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disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorché commisurati alle retribuzioni.
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Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive
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Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per
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nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili le disposizioni stesse.
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Le disposizioni di questa Sezione si applicano, in aggiunta a quelle delle Sezioni precedenti, per la determinazione del reddito netto dei soggetti
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Le disposizioni dell'art. 169 si applicano anche nei casi in cui è stabilito per legge speciale il versamento diretto in tesoreria delle ritenute
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Nei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 792
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obbligato alla ritenuta nel ruolo speciale previsto dalla lettera c) dell'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.
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Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di mancato pagamento, in unica soluzione, delle imposte sui redditi di lavoro
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Chiunque esercita funzioni di assistenza o di rappresentanza in materia tributaria in violazione delle disposizioni dell'art. 13 è punito con la
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I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attività svolte in Italia nel loro
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Chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non ottempera alle richieste fatte o alle disposizioni date dagli uffici delle imposte
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Nei casi di fusione di enti o società le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano nei confronti dell'ente o società risultante dalla
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minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso determinate secondo le disposizioni degli
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Nei confronti delle società che si sono trasformate le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli imponibili dei periodi