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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

48519
Stato 50 occorrenze
  • 1957
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni finali

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle singole amministrazioni non incompatibili con le norme del presente decreto

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni comuni alle varie carriere

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Disposizioni particolari per i direttori).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Carriere - Stato giuridico - Disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni comuni alle varie carriere

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni speciali per il personale ausiliario

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni comuni a tutte le carriere

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 332.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 18.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell'articolo 82.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 165.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della legge 18 giugno

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino

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Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la

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Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di

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Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le

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è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

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Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo

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disposizioni di carattere transitorio o speciale.

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Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con

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Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono

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Negli altri casi hanno diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbiano

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Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono

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le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

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Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali in base all'art. 352 o alle preesistenti analoghe disposizioni l'anzianità di servizio richiesta

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contrattuale secondo le disposizioni di cui al D.L. 15 aprile 1948 n. 381.

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Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell'art. 3 che è abrogato, si applicano al personale delle

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Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed al 31 dicembre degli anni 1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di

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Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1957, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni

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le disposizioni vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di età.

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