5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.
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l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
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2. La disposizione del comma 1 si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 36, commi 1 e 4, qualora si riferiscano a contratti, già registrati, di
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1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che
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6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi
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2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una
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presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 e 11 della stessa
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disposizione della sede secondaria.
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disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
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1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per gli atti pubblici formati
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di
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quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del
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cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. La disposizione si applica anche quando un ente già esistente
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2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati
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direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel
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4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
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2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76.
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2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
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dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1
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10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonché l'imposta decennale sull'incremento di
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disposizione di cui al secondo periodo della lettera r), nonché quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo relativi a mutui garantiti su
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fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al
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fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al
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, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili
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. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1.
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valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano
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, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.
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1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto
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stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si
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dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati
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redditi, di non avvalersi della presente disposizione.
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4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le
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non oltre il quinto. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79 o a norma dell'articolo 2, comma 9
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disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la
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prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito. La presente disposizione si applica anche
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sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata
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4. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unità immobiliari ad uso
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risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i
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hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.
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lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i
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successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; s) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione
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