l'eventuale indulgenza del curante può venire a controbilanciare l'apparente rigore della disposizione di legge. Il curante in effetti non è investito di
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non è specificato chi debba impartire la disposizione], nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche
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impartire la disposizione], nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti
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le proprie spoglie a disposizione «della scienza». È evidente che, salvo il caso che la futura morte venga ad accadere in ospedale attrezzato per il
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Ancora nel campo giudiziario rientra una disposizione (R.D. 17 agosto 1935,n.1765, art. 29) che dà facoltà agli istituti di assicurazione o agli
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