dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini
rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito
è ammissibile e dev’essere risolto affermandosi la competenza del tribunale a provvedere – a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p. – alla rinnovazione
’inapplicabilità dell’art. 143 disp. att. c.p.p. (v., argomentando a contrario, Cass., Sez. VI, 11.6.1996, T., rv. 206139; Sez. I, 30.4.1992, D’A., rv
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al’art. (*) 94-1-ter disp. att. c.p.p..